Multe e tasse non pagate, arriva la quarta edizione della rottamazione delle cartelle. La procedura, però, potrà essere avviata solo online: ecco quindi come fare.
Multe e tasse non pagate possono causare problemi legali e finanziari. Nel caso in cui queste non vengano saldate, infatti, potrebbe essere avviato un procedimento di recupero coattivo o potrebbe essere emessa un’ingiunzione fiscale. In entrambi i casi, dunque, è importante risolvere la questione il prima possibile, così da evitare ulteriori problemi.
Una nuova opportunità per chiudere i conti sulle vecchie cartelle non pagate (con lo sconto di sanzioni, aggi e interessi) viene offerta a chi effettua il saldo online. Si tratta di quanto previsto dalla rottamazione quater dei carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022, inclusa nell’ultima legge di Bilancio.
Come inviare domanda
Questa nuova sanatoria permette di accedere al pagamento scontato anche a quei contribuenti che sono rimasti fuori dalle tre scorse edizioni della rottamazione e dal saldo e stralcio, non riuscendo a saldare tutte le rate entro i termini previsti. Tale disposizione permette anche di saldare multe stradali e aggio.
Per trasmettere la domanda in via telematica, basterà accedere alla sezione dedicata alla “Definizione agevolata” (senza necessità di inserire le credenziali di accesso), compilare il modulo di richiesta inserendo tutti i dati richiesti (indicando però fino a un massimo di 18 rate da pagare) e facendo attenzione ad inserire il domicilio corretto, presso il quale si vuole far pervenire la successiva comunicazione di Ader con il piano dei versamenti.
Allegando infine un documento di riconoscimento e indicando un indirizzo e-mail, si potrà procedere inviando il tutto tramite il portale. Alla casella e-mail inserità, poi, arriverà una prima comunicazione, con all’interno un link da convalidare entro le successive 72 ore. Se non si procederà alla convalida entro tale termine, il link scadrà e la domanda verrà annullata.
Dopo aver proceduto alla convalida attraverso il link, il sistema invierà invece una seconda mail, con la quale viene confermata la presa in carico della domanda. All’interno vi saranno inoltre riportati anche il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti dall’utente. Se la documentazione risulterà corretta, l’utente riceverà una terza mail contenente la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.
Si sottolinea, comunque, che la domanda potrà essere inviata anche dall’area riservata del sito, usando le credenziali Spid, Cie e Cns per l’identificazione e senza perciò la necessità di allegare i documenti di riconoscimento.
A cosa prestare attenzione dopo l’inoltro della domanda
A seguito della presentazione della domanda, l’agente della riscossione dovrà comunicare ai debitori entro il 30 giugno 2023 l’ammontare complessivo di quanto dovuto. In caso di pagamento dilazionato, dovrà comunicare anche il bollettino di pagamento (con mese e giorno di scadenza delle varie rate).
Ad ogni modo, la prima scadenza di versamento è il 31 luglio 2023. Nel caso di più rate, andrà saldato il 10% del totale dell’importo dovuto. La seconda rata scadrà invece il 30 novembre 2023, e anche in questo caso verrà applicata la stessa percentuale. Si ricorda che si potranno ottenere fino a un massimo di 18 rate, con i pagamenti che potranno dunque estendersi fino anche al 2027.
Non tutti i carichi, però, sono inclusi in questa nuova rottamazione. La nuova disposizione agevolata inclusa nella Manovra non tiene infatti conto di:
- risorse proprie tradizionali, dell’Unione europea e Iva riscossa all’importazione;
- recuperi degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla stessa Unione europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Tuttavia, con la rottamazione quater delle cartelle, del saldo e stralcio viene comunque data possibilità di presentare domanda anche a quei contribuenti ai quali “si è determinata l’inefficacia” in occasione delle tre precedenti edizioni.