Per permessi e congedi straordinari valgono i principi di sempre. Tuttavia, qualche modifica recente è stata effettuata.
Quella del 13 agosto 2021 è stata una data di un certo rilievo per coloro che, nell’ambito della Legge 104, beneficiano dell’agevolazione principale concessa dalla normativa relativa alle persone in condizione di invalidità.
All’appuntamento estio, infatti, è stata fissata la deadline per quel che riguarda le novità strutturali decise per le condizioni di prescrizione dei permessi e dei congedi concessi dalla Legge, oltre che l’abolizione del cosiddetto referente unico. Si tratta di passaggi normativi importanti per tutti coloro inquadrati nell’ambito agevolativo sia per una condizione di disabilità vissuta che assistita (in caso il disabile fosse un parente convivente). Con il messaggio n. 3096 del 5 agosto 2022, l’Inps aveva atto il punto delle novità in arrivo, precisandone la natura di ottemperanza alla direttiva dell’Unione europea sulla cosiddetta conciliazione ita-lavoro. Le stesse previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, legato proprio alla fruizione dei permessi e del congedo straordinario garantiti dalla Legge 104.
A partire dal 13 agosto 2022, quindi, le procedure di rapporto tra richiedente ed ente previdenziale sono state modificate. Nello specifico, è venuta meno la disposizione dell’articolo 33 della Legge 104, con l’annullamento del principio del cosiddetto “referente unico” dell’assistenza. Ossia, la figura che assume la responsabilità della prestazione assistenziale in forma esclusiva del soggetto con disabilità. Garantendosi quindi la possibilità di ottenimento delle arie tutele e agevolazioni preiste. La modifica, chiaramente, è stata contemplata in un’ottica di estensione dell’indennità concessa, permettendo a più di un beneficiario di usufruire della medesima prestazione.
Permessi 104 e referente unico, la norma estesa: come usufruire dei permessi
La disciplina dei permessi per 104 non è stata modificata. Potranno quindi continuare a beneficiarne i soggetti che ne faranno richiesta a seguito di una certificazione riconosciuta da un’apposita commissione previdenziale di una condizione di disabilità. Del soggetto richiedente o, comunque, di un familiare. Nello specifico, la possibilità sarà riconosciuta ad alcune categorie determinate a norma di legge:
- disabili in condizione di gravità;
- genitori (anche adottivi o affidatari) del disabile grave;
- parenti o affini del disabile entro il secondo grado di parentela.
Inoltre, possono accedere ai permessi lavorativi i parenti entro il terzo grado, qualora il genitore o il coniuge del disabile avessero già compiuto 65 anni, oppure siano essi stessi affetti da patologie invalidanti. Chiaramente, la deroga varrà anche in caso costoro fossero deceduti o mancanti. Nel D. Lgs. del 30 giugno 2022, viene tuttavia precisata la necessità di adeguare il trattamento in relazione “all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare” per coloro che prestano assistenza. In questo senso, sia i permessi che il congedo straordinario non dovranno più essere correlati a un solo beneficiario ma, in presenza di condizioni che lo richiedono, anche a un secondo soggetto.
I termini di prescrizione
Per quel che riguarda il congedo, resterà il coniuge il soggetto “individuato prioritariamente dal legislatore” al ine della concessione. In alternativa, sarà considerato idoneo anche il convivente di atto o la parte dell’unione civile. E, chiaramente, al 13 agosto 2022 l’estensione della normativa ha riguardato anche tali soggetti, includendo il congedo straordinario nella medesima revisione preista per i permessi. Secondo quanto previsto dal messaggio 2204 dell’8 giugno 2021, rilasciato dall’Inps, le due indennità sono accomunate anche dai termini di prescrizione. I quali, sono stati fissati a cadenza decennale in quanto assente una normativa specifica, sia nell’ambito dell’art. 33 della Legge 104 che dell’art. 42 del D. Lgs. 151. Restano alide le prerogative di base delle due misure: 3 giorni di permesso al mese, anche frazionabili in ore; 2 anni di congedo straordinario nell’arco della ita lavorativa. Anche in questo caso, con la possibilità del frazionamento.